Statuto - consultagenovese

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Statuto

Statuto
della Consulta Femminile di Genova
(nel nuovo testo approvato nell’Assemblea del 14 febbraio 2008)
Titolo I
COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA’
Art. 1 - Costituzione
In data 22 giugno 1971 è stata costituita in Genova la “Consulta Femminile di Genova”.
Art. 2 - Promotrici
           Promotrici della Consulta Femminile sono state le Sezioni genovesi delle seguenti Associazioni, di cui alcune facenti anche parte di Federazioni nazionali ed internazionali, che vi hanno partecipato nella persona di due Delegate per ogni Associazione: A.D.E.I. (Associazione Donne Ebree Italiane) – A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) – C.I.F. (Centro Italiano Femminile) – F.I.L.D.I.S. (Federazione Italiana   Donne Laureate Diplomate Istituti Superiori) – SOROPTIMIST (International  Service Club) – U.D.I. (Unione Donne Italiane).
Art. 3 - Adesioni
           Potranno far parte della Consulta Femminile altre Associazioni femminili  o miste, nelle quali sia presente una preponderante componente femminile,  già esistenti o che si dovessero costituire nella Provincia di Genova, secondo le procedure ed i requisiti previsti dal Regolamento, che abbiano specificate nel loro statuto finalità di promozione della  donna, culturali e sociali e che siano a carattere no profit.
           L’adesione alla Consulta comporta l’accettazione e il rispetto delle  sue norme statutarie.
Art. 4 - Sede
           La Consulta Femminile di Genova elegge la sua sede legale presso il domicilio della Presidente in carica.
Art. 5 – Scopi e finalità
           La Consulta Femminile opera su base volontaristica, senza finalità di lucro, ha scopi culturali e sociali, è apartitica e aconfessionale. La Consulta Femminile, in particolare, persegue le seguenti finalità:
           a) analizza gli aspetti della vita sociale ed economica locale, con  particolare riguardo a quelli che più di altri toccano la sfera di interessi della donna;
           b) prospetta soluzioni di problemi connessi agli aspetti di cui al  punto precedente alle competenti Amministrazioni locali e regionali  e alle Autorità statali con competenze nell’ambito del territorio provinciale;
           c) interessa l’opinione pubblica a tali problemi, anche al fine di stimolare una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica.            
Titolo II
           ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 6 - Organi
           Organi della Consulta Femminile sono:
           a) l’Assemblea delle Consultrici
           b) la Presidente
           c) l’Ufficio di Presidenza
           d) il Collegio dei Revisori dei Conti
           e) il Collegio dei Probiviri
           Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali prestazioni delle aderenti sono fornite alla Consulta a titolo gratuito, salvo rimborsodi spese connesse.
Art. 7 - Assemblea delle Consultrici
           L’Assemblea è composta dalle Consultrici delegate da ciascuna Associazione; le Presidenti in carica delle Associazioni ne fanno parte di diritto.              
           La delega ha durata biennale e le Associazioni provvederanno alla riconferma o all’eventuale sostituzione delle Consultrici delegate; qualora durante il biennio l’Associazione sostituisca una o più delegate,è tenuta a darne comunicazione scritta alla Presidente della Consulta.             In ogni caso, le designate in sostituzione durano in carica fino al compimento del biennio previsto per la componente sostituita.
           L’Assemblea ordinaria è convocata dalla Presidente una volta al mese per deliberare sugli argomenti che intende fare oggetto di studio,  per costituire eventuali commissioni o sottocommissioni per lo studio dei singoli problemi, per esaminare e deliberare sui risultati degli             studi stessi, sulla loro presentazione alle autorità competenti ed alla pubblica opinione, per deliberare su questioni amministrative   e finanziarie, e su quanto altro riterrà utile.
           L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata su richiesta di almeno tre Consultrici rappresentanti tre Associazioni diverse.
           Su deliberazione dell’Assemblea potranno essere invitati esponenti  politici locali e nazionali, nonché persone particolarmente qualificate in relazione agli scopi che la Consulta si propone.
           L’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi delle Associazioni aderenti. La validità della costituzione dell’Assemblea è verificata un quarto d’ora dopo l’ora di convocazione.
           La presidenza di ogni Assemblea è tenuta da una Consultrice delegata  dall’Associazione di turno in ordine alfabetico. Al termine di ogni  Assemblea viene fissata la data dell’assemblea successiva ed eventuali argomenti da porre all’ordine del giorno della stessa.
           Ogni Associazione può aderire alla Consulta anche con più Sezioni, ma ha comunque diritto a non più di due delegate effettive e due delegate supplenti, indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti. Le delegate supplenti possono partecipare alle Assemblee ma, qualora siano presenti le delegate effettive della stessa Associazione, senzadiritto di voto.
Art. 8 - Esercizio del diritto di voto
           Ogni Associazione, in regola con i pagamenti al 31 dicembre, ha diritto  ad un voto indipendentemente dal numero delle sue Sezioni aderenti.
           Ogni Associazione esercita il diritto di voto attraverso le proprie delegate effettive o, in loro vece, le delegate supplenti. La presidente di ogni Associazione prende parte alle votazioni solo in assenza di  tutte le delegate della propria Associazione.
           In via ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice delle Associazioni presenti e aventi diritto.
           Nei casi in cui la votazione riguardi il rinnovo delle cariche sociali, le modifiche allo Statuto e al Regolamento, l’ammissione o riammissione di Associazioni già aderenti, i provvedimenti disciplinari, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti e aventi diritto.
           Non è ammessa la partecipazione alle votazioni tramite delega.
           Le Past Presidents della Consulta partecipano all’Assemblea ed esprimono             i propri pareri, ma hanno diritto di voto solo se delegate delle Associazioni             di appartenenza.
Art. 9 - Presidente
           La Presidente ha la rappresentanza della Consulta, coordina e promuove             nell’ambito della stessa le attività delle Associazioni aderenti,             cura l’esecuzione dei deliberati assembleari, convoca l’Assemblea,             predisponendone l’ordine del giorno anche secondo le indicazioni delle             Assemblee precedenti, ed esercita tutte le attribuzioni conferitole             dallo Statuto e dal Regolamento.
           Per la candidatura alla presidenza è necessario che la candidata sia             delegata da almeno due anni, o sia stata delegata per almeno due anni             ancorché non consecutivi.
           La nuova Presidente non può essere espressione della stessa Associazione             della quale è delegata la Presidente uscente.
Art. 10 - Ufficio di Presidenza
           L’Ufficio di Presidenza è costituito dalla Presidente in carica, dalla             Vice Presidente, dalla Segretaria, dalla Tesoriera, e dalla immediata             Past President.
           La Vice Presidente fa le veci della Presidente in caso di sua assenza             o impedimento.
           La Presidente è coadiuvata dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
           La Segretaria tiene il registro delle Consultrici, cura le procedure             per i rapporti con le Associazioni aderenti secondo le direttive della             Presidente e svolge ogni altra funzione inerente al suo incarico.              
           La Presidente ha facoltà di designare una Delegata con compiti di             verbalizzazione delle riunioni e di tenuta dell’apposito libro verbali.             In sua assenza questi compiti sono svolti dalla Segretaria di cui             al comma precedente.
           La Tesoriera cura l’amministrazione del patrimonio della Consulta,             tiene i libri contabili, redige il bilancio consuntivo e il bilancio             preventivo secondo le direttive della Presidente.
           La Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera sono             elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni presenti             e durano in carica tre anni.
           La Presidente e la Vice Presidente possono ricoprire la stessa carica             per non più di due volte, purché non consecutive.
           L’Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
           a) coadiuva la Presidente nell’attuazione del programma di lavoro             approvato dall’Assemblea;
           b) propone i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto al             successivo art. 12;
           c) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea salvo ratifica             dell’Assemblea medesima;
           d) valuta i requisiti di ammissibilità delle Associazioni che presentano             richiesta di ingresso.
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti              
           Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri eletti dall’Assemblea,             ha il compito di verificare la regolarità formale della contabilità             e della relativa documentazione, e di redigere apposita relazione             da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi.
           I Revisori dei Conti vengono eletti con le stesse modalità delle altre             cariche, durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica             per non più di due volte.
           La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con le altre cariche             sociali.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri
           Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti dall’Assemblea             e ha il compito di assumere, a seguito di segnalazione da parte dell’Ufficio             di Presidenza ed in conseguenza della delibera assunta dalla Assemblea             a maggioranza dei 2/3 delle Associazioni presenti, provvedimenti disciplinari             nei confronti di quelle Consultrici o Associazioni che avranno attuato             comportamenti contrari allo spirito e alle norme del presente statuto.             I provvedimenti disciplinari potranno essere di:
           a) ammonizione
           b) sospensione
           c) esclusione dalla Consulta
           I Probiviri vengono eletti con le stesse modalità delle altre cariche,             durano in carica tre anni e possono ricoprire la stessa carica per             non più di due volte.
           La funzione di Probiviri è incompatibile con le altre cariche sociali.

Titolo III
           PATRIMONIO, QUOTE SOCIALI E BILANCI
Art. 13 - Patrimonio
           Il patrimonio della Consulta Femminile è costituito da:
           a) le quote sociali
           b) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate, lasciti,             donazioni, sponsorizzazioni e contributi.
Art. 14 - Quote sociali
           Ogni Associazione, indipendentemente dal numero delle sue Sezioni             aderenti, è tenuta nei termini previsti dal regolamento al pagamento             di una quota il cui importo verrà statuito dall’Assemblea.
Art. 15 - Bilanci
           Il rendiconto e il bilancio preventivo sono sottoposti all’approvazione             dell’Assemblea entro il 28 febbraio.
           L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
           L’anno sociale coincide con l’anno solare.
           I beni patrimoniali trovano la loro rappresentazione nel bilancio.

Titolo IV
           ESCLUSIONE E DIMISSIONI
Art. 16 - Cause di esclusione
           Una Associazione può essere esclusa dalla Consulta Femminile quando:
           a) non partecipa senza valida giustificazione a tre sedute consecutive;
           b) si rende morosa, nonostante le richieste, del contributo annuo;
           c) si comporta in modo inadeguato o pregiudizievole o contrario allo             spirito e allo statuto della Consulta;
           d) risulta pubblicamente che l’attività della Associazione è contraria             al proprio statuto.

Art. 17 - Dimissioni
           Ogni Associazione può presentare le dimissioni comunicandole per iscritto             alla Presidente della Consulta. Le dimissioni non hanno efficacia             finché non siano state accettate dall’Assemblea e, comunque, devono             essere accettate o respinte con motivazione, entro 60 giorni dalla             presentazione. Nel secondo caso l’Associazione ha la facoltà di riproporre             le proprie dimissioni, da considerarsi accettate con efficacia immediata.
Titolo V
           DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 - Natura dello Statuto
           Il presente Statuto è per la sua natura flessibile.
Art. 19 - Modifiche allo Statuto
           Ogni successiva modifica è approvata con la maggioranza “qualificata”             ex art. 8.
Art. 20 - Norma transitoria
           Il presente Statuto -che sostituisce a tutti gli effetti quello precedente-             entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione.
Art. 21 – Scioglimento - Rinvio ad altre             disposizioni
           In caso scioglimento, cessazione o estinzione, i beni che residuano             dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti in parti uguali             alla Croce Rossa Sezione Genovese e al CIF Sezione Genovese e, nel             caso di non esistenza o rinuncia di queste Associazioni al momento             della devoluzione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti             sul territorio genovese individuate dall’Assemblea delle Consultrici.              
           Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto valgono             le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di leggi speciali,             in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di utilità             sociale.


           REGOLAMENTO
(allegato al nuovo testo dello Statuto approvato             nell’Assemblea del 14 febbraio 2008)

           Art. 1 - Requisiti per l’ammissibilità

           Possono far parte della Consulta Femminile Associazioni rappresentative             sul territorio in modo continuativo da almeno due anni, aventi come             scopo primario la promozione della donna e finalità coerenti con quelli             della Consulta, e che abbiano, al momento della domanda, un numero             di iscritte non inferiore a 10, con componente femminile prevalente.
           Le Associazioni che richiedono di aderire alla Consulta devono essere             presentate da almeno una Associazione già aderente.
Art. 2 - Procedura per la richiesta di ammissione              
           La richiesta di ammissione o riammissione di Associazione che sia             già stata aderente, corredata dallo Statuto, dall’elenco dei suoi             iscritti e da una relazione sull’attività svolta negli ultimi due             anni, è indirizzata alla Presidente, la quale ne investe l’Ufficio             di Presidenza che, collegialmente ne valuta i requisiti per l’ammissibilità,             e riferisce all’Assemblea la quale delibererà in merito in una seduta             successiva, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 Statuto (voto             favorevole dei 2/3 delle Associazioni presenti).
Art. 3 - Quote sociali
           L’ammontare delle quote sociali è fissato dall’Assemblea entro la             data di approvazione del bilancio. Le Associazioni sono tenute al             versamento della quota sociale entro il 31 maggio dell’anno cui la             quota si riferisce. Le Associazioni che non avessero provveduto al             versamento della quota di loro spettanza entro questo termine e comunque             non oltre il successivo 31 dicembre, sono tenute al pagamento di una             mora nella misura del 10%. Le Associazioni che non corrispondono la             loro quota entro il 31 dicembre sono escluse dalla Consulta ai sensi             dell’art. 16 lettera b) dello Statuto.
Art. 4 - Elezioni
           Entro il mese di ottobre le Associazioni presenteranno le loro candidate             tramite lettera indirizzata alla Presidente della Consulta.
           Le candidate a tutte le cariche elettive dovranno presentarsi all’elettorato             con un breve curriculum nella successiva Assemblea di novembre.
           Le elezioni si svolgeranno nell’Assemblea di dicembre. Le candidate             verranno elette con il voto favorevole dei due terzi delle Associazioni             presenti e votanti, secondo la maggioranza qualificata ex art. 8 Statuto.
Art. 5 - Norma transitoria
           Le norme dello Statuto che riguardano la durata del mandato degli             organi della Consulta costituenti l’Ufficio di Presidenza e i Revisori             dei Conti verranno applicate per la prima volta a partire dalle elezioni             che si svolgeranno nel dicembre 2009, ferma restando per gli anni             2007 e 2008 la normativa vigente.
Link Associazioni Aderenti:
  •  ADEI
  •  AGI
  •  AIDDA
  •  AIDIA
  •  AIDM
  •  AMI
  •  AMMI
  •  Amici del Carlo Felice  
  •  ANDE
  •  Associazione Le Donne del Vino
  •  Ass. Amici dell’arte e musica
  •  CIF
  •  50 e PIU
  •  CRI
  •  EVOLUZIONE DONNA
  •  FIDAPA
  •  FILDIS
  •        
 
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