Aggiornamenti legislativi/ Da oggi in vigore la nuova procedura del “divorzio breve”

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Aggiornamenti legislativi/ Da oggi in vigore la nuova procedura del “divorzio breve”

Avvocato Eduppe
Pubblicato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE in Famiglia · 9 Giugno 2015
Sono in vigore da oggi le nuove norme che disciplinano il “divorzio breve”, contenute nella legge n. 55/2015, in Gazzetta ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 .
La nuova disciplina interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
• anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
• anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
• stabilire una disciplina transitoria ( la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale ).
Nulla cambia in merito al procedimento giurisdizionale di separazione e divorzio. Procedimento a cui si affiancano le procedure alternative della negoziazione assistita dagli avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi davanti all’ufficiale dello stato civile (legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 - recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile)

Vediamo le novità che riguardano esclusivamente la riduzione del lasso di tempo tra la separazione e la fine del vincolo matrimoniale. 
Anticipazione della domanda di divorzio.
Nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Scioglimento anticipato della comunione legale. Esso avviene non più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Ma, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Si segnala che oggi in conferenza stampa il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha presentato i primi dati relativi all’impatto del provvedimento degiurisdizionalizzazione (legge 132/2014) : in 15 tribunali campione le iscrizioni di nuove cause è diminuito del 13,8%. A inizio 2015 il calo tendenziale (rispetto a gennaio 2014) è stato del 20%.
Sempre a gennaio 2015 si è registrato un calo tendenziale del 30% per le istanze di separazione e divorzio presentate davanti ai giudici. 

Il ministro ha anche annunciato (fonte Ansa) risorse pari a 10 milioni di euro a favore degli sgravi per gli arbitrati.




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